Art. 2.
(Fusione dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e soppressione dei municipi e delle unioni di comuni).

      1. L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «decreto legislativo n. 267 del 2000», è sostituito dal seguente:

      «Art. 15. - (Riorganizzazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni mediante fusione). - 1. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni, sentite le popolazioni locali

 

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interessate, provvedono con legge, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, a istituire nuovi comuni aventi popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, attraverso la fusione dei preesistenti comuni limitrofi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, assicurando adeguate forme di decentramento nei servizi».

      2. Gli articoli 16 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono abrogati.